Privacy e sicurezza dei dati
Il medico deve ottemperare alle norme sulla Privacy contenute nel D.Lg. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati sensibili, nonché all’obbligo di garantire le misure di sicurezza imposte dall’allegato b) del suddetto decreto, anche se Il comma 1 dell’art. 45, Decreto Legislativo 9 febbraio 2012, n. 5 (cd decreto semplificazioni) ha eliminato l’obbligo di redigere (in forma scritta e con data certa) il documento programmatico per la sicurezza dei dati.
Ecco in sintesi le misure da prendere: